Segnalazioni Whistleblowing

In attuazione di quanto previsto dal d. lgs. 24/2023 (decreto in materia di “whistleblowing”) la Società si è munita di un sistema per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne.

Il funzionamento del sistema in questione è disciplinato da un atto organizzativo aziendale, definito politica whistleblowing ed al cui contenuto si rimanda. Si invita pertanto l’utente all’attenta lettura del documento, regolante in particolare condizioni e modalità di utilizzo dello strumento di segnalazione - che qualora non conforme ai requisiti specificati non potrà essere gestita conformemente alla normativa in questione – nonché le tutele e le sanzioni previste.

Si ricorda a titolo esemplificativo che tra gli illeciti di interesse per l’eventuale segnalazione si annoverano quelli relativi ad appalti pubblici (a titolo esemplificativo: irregolarità nella modalità di aggiudicazione fondi, di partecipazione a gare ad evidenza pubblica), sicurezza conformità dei prodotti (es. in materia di etichettatura), tutela dell’ambiente (illeciti in materia ambientale, ad esempio nella gestione dei rifiuti), sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica (es. qualità e sicurezza dei prodotti medicinali e dispositivi medici), protezione dei consumatori (es. pratiche commerciali sleali, violazione diritti dei consumatori, concorrenza sleale), tutela dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Non rientrano pertanto nella disciplina oggetto della presente trattazione, a titolo esemplificativo, le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, nonché quelle relative a problematiche commerciali (prodotti, servizi, etc..).

Le segnalazioni devono essere fondate per non incorrere in responsabilità penale, civile e disciplinare, situazione ravvisabile in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

Sono autorizzati a rivolgere segnalazioni ai sensi della disciplina in esame i seguenti soggetti:

  • i lavoratori subordinati della Società;
  • i lavoratori autonomi ed i collaboratori della Società;
  • i lavoratori o collaboratori di fornitori;
  • i liberi professionisti e i consulenti della Società;
  • i volontari e i tirocinanti impiegati nella Società;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza all’interno della Società.

La segnalazione potrà essere formulata sia in forma orale che scritta.

In quest’ultimo caso, il canale di segnalazione interno attivato dalla Società prevede l’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica che fa uso di protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni, incluse quelle contenute negli eventuali allegati alla segnalazione.

Tale piattaforma è raggiungibile dal seguente link:

EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del programma suddetto, si rimanda alle istruzioni contenute nella sopra richiamata politica whistleblowing.

Si ricorda, in particolare, che all’esito della segnalazione sarà generata al segnalante un codice univoco (key-code) che dovrà essere conservato dal segnalante al fine di poter interloquire con la piattaforma e conoscere l’esito della segnalazione.

Le segnalazioni saranno gestite da un soggetto esterno, denominato gestore delle segnalazioni, puntualmente nominato ed autorizzato dalla Società.

La segnalazione sarà gestita nelle seguenti fasi:

  1. invio della segnalazione da parte del segnalante;
  2. avviso al segnalante di ricevimento della segnalazione (entro 7 giorni);
  3. valutazione dell’ammissibilità della segnalazione ai sensi della normativa whistleblowing;
  4. valutazione della sussistenza dei requisiti propri della segnalazione;
  5. eventuale richiesta di integrazioni alla segnalazione;
  6. istruttoria interna sui fatti segnalati;
  7. riscontro alla segnalazione (entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento della segnalazione).

La Società garantisce ai segnalanti, ai c.d. facilitatori ed agli altri soggetti menzionati dall’art. 3 del Decreto un sistema di protezione che trova la propria espressione in particolare nella tutela della riservatezza dei dati di tali soggetti e del contenuto della segnalazione, nella tutela di tali persone rispetto ad eventuali ritorsioni.

Si invita comunque il lettore del presente documento informativo alla visione completa del protocollo aziendale denominato “POLITICA WHISTLEBLOWING Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne e relative garanzie” ove sono individuate nel dettaglio tutte le caratteristiche del sistema whistleblowing adottato dalla Società e le istruzioni per il suo corretto utilizzo.

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